Religione laicista: il dogma delle prerogative presidenziali
Centro studi Giuseppe Federici – Per una nuova insorgenza
Comunicato n. 108/12 del 10 dicembre 2012, Madonna di Loreto
Non spetta di omettere
di Marco Travaglio
Da quando la Consulta ha stabilito che “non spetta alla Procura di Palermo di valutare” le intercettazioni Mancino-Napolitano né “di omettere di chiederne l’immediata distruzione”, nelle Procure e nelle polizie giudiziarie di tutt’Italia regna il terrore: oddio, e se intercettiamo un rapinatore, pedofilo, narcotrafficante, assassino che chiama il Presidente, che si fa? Breve prontuario delle cose da non omettere di fare, o da omettere di non fare.
1.Tizio chiama il Presidente per dirgli che i pm lo perseguitano e chiedergli di fermarli. Siccome c’è il rischio che il Presidente gli dia retta e si attivi per far insabbiare o avocare l’inchiesta, e che di ciò resti traccia in successive telefonate intercettate, non spetta all’intercettatore omettere di interrompere subito la registrazione e di ingoiare i nastri già registrati.
2.Tizio chiama il Presidente per confidargli di aver rapinato una banca. Siccome è una notizia e una prova di reato, c’è il rischio che un giudice la ritenga interessante per processare Tizio e condannarlo per rapina e il Presidente per omessa denuncia e favoreggiamento, rammentare l’art. 271 del Codice di procedura che impone l’immediata distruzione delle intercettazioni che svelano colloqui fra medico e paziente, confessore e penitente, avvocato e cliente in barba al segreto professionale.
All’ovvia obiezione che l’art. 271 non fa alcun cenno al Presidente, non omettere di sostenere che è chiaro dal tenore della conversazione che il Presidente è un medico che sta curando Tizio, anzi un prete che sta confessando Tizio, anzi un avvocato che sta difendendo Tizio. Si potrebbe anche non omettere di sostenere che il Presidente, o anche Tizio, è il nipote di Mubarak, ma la giustificazione difetterebbe di originalità.
3.Tizio chiama il Presidente e gli rivela: “Lo sa che mia moglie l’ho ammazzata io, ma stanno processando un innocente al posto mio?”. Siccome è una prova a discarico di un imputato che sta per essere condannato ingiustamente, c’è il rischio che il giudice che processa l’innocente sia tentato di usare la telefonata per scagionare l’imputato e imputare il marito al suo posto. Dunque non spetta all’intercettatore omettere di gettare nella stufa la bobina, altrimenti il Presidente s’incazza e la Consulta pure.
4.Tizio chiama il Presidente per due chiacchiere e il Presidente gli confessa che sta preparando un colpo di Stato, invitandolo a dargli una mano. Siccome anche questa è una notizia di reato, l’attentato alla Costituzione, cioè uno dei due reati per cui il Presidente è imputabile nell’esercizio delle sue funzioni (l’altro è l’alto tradimento), c’è il rischio che il giudice sia tentato di usare il nastro per chiedere al Parlamento di metterlo in stato d’accusa.
Dunque non spetta all’intercettatore valutare l’intercettazione e di omettere di chiederne l’immediata distruzione. Perchè è vero che la Costituzione prevede la messa in stato d’accusa del Presidente per alto tradimento e attentato alla Costituzione, ma basta distruggere le prove e nessun Presidente verrà mai messo in stato d’accusa per alto tradimento e attentato alla Costituzione.
5.Tizio chiama il Presidente, i due si dicono una a caso delle cose sopra citate, l’intercettatore non omette di distruggere il relativo nastro, ma resta un problema irrisolto: oltre a Tizio e al Presidente, che non riveleranno mai quello che si son detti, c’è un terzo soggetto a conoscenza della conversazione: l’intercettatore. Il quale, sebbene assicuri che non spetta a lui omettere di non dire nulla a nessuno, anzi che ha perso la memoria, anzi non ricorda nemmeno le sue generalità, potrebbe sempre omettere di non parlarne con qualcuno. A questo punto è pronto un killer di Stato, al quale non spetta di omettere di sciogliere l’intercettatore nell’acido.
Fonte: Il Fatto Quotidiano del 7/12/2012